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Registrare le fatture di acquisto in Reverse charge
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Come registrare una fattura di acquisto in reverse charge

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Scritto da Lara Litrico
Aggiornato oltre una settimana fa

Il termine Reverse Charge IVA identifica il meccanismo dell'inversione contabile che elimina di fatto la detrazione dell'IVA sugli acquisti. Questo meccanismo prevede che il fornitore di beni o servizi emetta una fattura senza IVA specificando la norma di applicazione del reverse charge (Art. 17 comma 5 DPR IVA 633/1972). L'acquirente, invece, deve registrare la fattura ricevuta indicando l'aliquota prevista per i beni o servizi acquistati e rilevando l'imposta sia come credito, in quanto si tratta di un acquisto, sia come debito per effetto del reverse charge.

Contabilità in cloud è in linea con le nuove normative europee, recepite anche dall’Italia, nell’ambito della semplificazione dei processi amministrativi, puoi quindi contabilizzare le fatture di acquisto in Reverse Charge creando una sola registrazione contabile e ottemperando in maniera semplice a tutti gli obblighi di legge previsti.

La registrazione delle fatture di acquisto in reverse charge su Contabilità in Cloud deve essere effettuata come una comune fattura di acquisto (Acquisti\Fatture di acquisto\Nuova registrazione), le uniche accortezze da applicare sono quelle di:

  1. utilizzare una serie numerica dedicata per le operazioni in Reverse Charge, la serie numerica deve essere di tipo "Reverse charge", questo è indispensabile perchè il meccanismo di registrazione di Contabilità in Cloud segue le nuove regole di registrazione (vedere i riferimenti normativi in coda all'articolo), che consentono di registrare solo la fattura di acquisto e di evitare la contestuale creazione di un'autofattura sul registro delle vendite e il giroconto contabile per la parte IVA;

  2. inserire l'importo della fattura senza aggiungere l'IVA da applicare per il tipo di operazione;

  3. selezionare un codice IVA di tipo Reverse charge nelle righe di contropartita (es.: A605 - Acquisti art. 17/6/a-ter servizi comparto edile e settori connessi).

Utilizzando i codici IVA di tipo Reverse charge vengono movimentati automaticamente sia conto dell'IVA a credito sia il conto dell'IVA a debito per un importo pari all'aliquota IVA specificata sul codice IVA:

  • Importo totale: € 1.500,00

  • IVA a credito: € 330,00

  • IVA a debito: € 330,00

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Invio Autofattura per acquisti in reverse charge allo SDI dal 01/07/2022

Ricevute fatture da soggetti esteri è necessario procedere all'integrazione dell’autofattura che deve essere inviata allo SDI a partire dal 01/07/2022

A questo scopo, contabilizzata la fattura di acquisto in Reverse charge viene generata automaticamente l'autofattura che è visibile nella lista delle fatture da inviare allo SDI.

Registri IVA

Tutte le fatture di acquisto registrate utilizzando le serie numeriche di tipo “Reverse Charge” vengono annotate sia sul registro acquisti che sul registro vendite.

L’annotazione sul registro IVA vendite viene eseguita utilizzando il prefisso e la descrizione indicata sulla serie numerica impiegata per la registrazione della fattura di acquisto. Infatti, per tutte le serie numeriche di tipo “Reverse Charge” è possibile definire il “Prefisso per Registro IVA vendita” e il “Nome per Registro IVA vendite".

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Il numero di protocollo utilizzato nei registri IVA vendite è composto dal prefisso impostato nel campo “Prefisso per Registro IVA vendite” della serie numerica e dallo stesso numero progressivo attribuito alla fattura di acquisto.

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Se per le serie numeriche di tipo “Reverse Charge” non si è provveduto alla definizione dei campi “Prefisso per Registro IVA vendita” e il “Nome per Registro IVA vendite”, nel registro IVA vendite le registrazione vengono riportate utilizzando lo stesso prefisso della serie numerica utilizzata per le registrazione degli acquisti.

Termini di annotazione sul registro IVA

Le fatture di acquisto registrate in regime di Reverse charge devono essere annotate sul registro IVA acquisti e vendite:

  • nel caso di Reverse charge interno, entro il mese di ricevimento o, se mese successivo, entro 15 giorni dal ricevimento;

  • nel caso di acquisto di servizi dall'UE, entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura;

  • nel caso di acquisti di beni intra-UE, entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura.

Normative in merito alla registrazione delle fatture in Reverse Charge / UE

Risoluzione del 08/09/1999 n. 144

Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII

IVA - Scambi intracomunitari

Registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari.

Sintesi: La risoluzione reca indicazioni in materia di scambi intracomunitari relativamente alla possibilità di registrare le fatture degli acquisti in un unico registro sezionale, che assolva le funzioni sia del registro di cui all'art.23 che di quello di cui all'art. 25 del DPR n. 633/72

....

Esaminata la questione, la scrivente ritiene che al quesito posto possa rispondersi affermativamente, a condizione che nel registro di cui trattasi vengano annotati esclusivamente gli acquisti intracomunitari e che gli importi complessivi dei corrispettivi e dell'imposta risultanti dal medesimo registro sezionale siano poi riportati nel registro riepilogativo secondo quanto indicato al punto 10.1 della Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994....

Circolare nr. 37/E del 29/07/2011

Agenzia delle Entrate

Oggetto: Disciplina IVA in materia di territorialità

delle prestazioni di servizi – D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.4.3 Adempimenti del cessionario o del committente

...

È ovviamente possibile, per i cessionari o committenti che effettuino acquisti di beni e servizi per i quali trova applicazione il reverse charge, annotare detti acquisti – sia con riferimento al registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che a quello

degli acquisti – in un registro sezionale o in un blocco sezionale, con correlativa adozione di una distinta serie di numerazione.

Come già riconosciuto con riferimento agli acquisti intracomunitari

di beni (cfr. la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 144/E

dell’8 settembre 1999), gli obblighi in tema di numerazione delle

fatture e di annotazione delle stesse sia nel registro delle fatture

emesse (o dei corrispettivi) che in quello degli acquisti possono

ritenersi soddisfatti anche ove si proceda a un’unica numerazione

delle “autofatture” relative alle operazioni per cui trova

applicazione il reverse charge e a un’unica annotazione delle stesse

su un apposito registro sezionale, che assume quindi il duplice ruolo

di registro sezionale sia del registro delle fatture emesse (o dei

corrispettivi) che del registro degli acquisti, fermo restando

ovviamente che, ancorché in presenza di un’unica annotazione, nelle

liquidazioni e nelle dichiarazioni dell’imposta devono comunque

distintamente valorizzarsi l’imposta a debito e l’imposta a credito

relative a tali operazioni.

...


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