Cos’è il regime “IVA per cassa”
Il regime IVA per cassa, altrimenti detto Cash accounting, è stato introdotto dall’articolo 32-bis del Dl 83/2012 e permette alle aziende di posticipare il versamento dell’IVA sulle vendite dal momento di effettuazione dell’operazione al momento dell’incasso. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti nasce al momento del pagamento delle fatture ai fornitori. In entrambi i casi l’IVA diventa esigibile o detraibile trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Possono aderire facoltativamente a questo regime le aziende che:
hanno realizzato nell’anno precedente (o, nel caso di avvio dell’attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a due milioni di euro
non vendono solo a privati, ma cedono beni o prestano servizi a soggetti che, a loro volta, esercitano un’attività d’impresa, arte o professione
non si avvalgono esclusivamente di un regime speciale IVA (per es. il regime del margine)
Per aderire al regime dell’IVA per cassa non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti, la scelta si deduce dal comportamento che si adotta nella liquidazione periodica dell’imposta: se si sono seguite le regole del regime dell’IVA per cassa si intende esercitata l’adesione al regime. Andrà quindi effettuata la comunicazione formale con la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all’anno in cui è stata effettuata la scelta. L’opzione vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata esercitata l’adesione (o dalla data di inizio attività) e vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni. Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.
Si esce dal regime dell’IVA per cassa se:
viene superato il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari, se questo accade nel corso dell’anno si è obbligati a uscire dal regime già dal mese successivo a quello in cui si è superato la soglia;
viene effettuata la revoca dell’opzione dopo il triennio o in uno degli anni successivi.
Devono essere escluse dal regime dell’IVA per cassa le operazioni attive:
effettuate in ambito di regimi speciali IVA (tra cui, il regime per l’agricoltura,
l’agriturismo, le agenzie di viaggi, quello del margine per beni usati)nei confronti di privati, di contribuenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni e di quelli che assolvono l’imposta con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge)
ad esigibilità differita (per esempio, le forniture allo Stato e agli enti pubblici, le cessioni di prodotti farmaceutici)
per le quali non va indicata l’IVA in fattura (cessioni intracomunitarie, esportazioni)
Devono essere escluse dal regime dell’IVA per cassa le operazioni passive:
importazioni di beni
acquisti intracomunitari di beni
estrazione di beni da depositi Iva
acquisti di beni e servizi soggetti all’imposta secondo il metodo dell’inversione contabile (reverse charge)
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