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TD29 - Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione

Come comunicare All'AdE le operazioni non fatturate o fatturate con irregolarità con Contabilità in cloud

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Scritto da Lara Litrico
Aggiornato oltre 2 settimane fa

Con l’entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie, dal 1° settembre 2024 è cambiata la procedura di comunicazione in caso di operazioni ordinarie, in cui il cessionario/committente è il debitore d'imposta, non fatturate o fatturate con irregolarità.

Nello specifico, l’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 prevede che il cessionario o committente comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, pena l’applicazione della sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

Dal 1° aprile 2025, con l’entrata in vigore della versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo codice “Tipo Documento” TD29, dedicato alla comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione. La trasmissione del documento TD29 attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) permette al cessionario/committente di evitare la sanzione prevista.

Il documento con codice TD29 rappresenta una mera comunicazione e non costituisce un’autofattura, non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta e non consente l’esercizio della detrazione IVA relativa all’acquisto.


Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione è necessario indicare:

  • i dati del cedente/prestatore;

  • i dati del cessionario/committente;

  • la data della cessione o prestazione di servizi;

  • una numerazione progressiva ad hoc

  • l’imponibile non fatturato o non indicato nella fattura inviata dal cedente/prestatore;

  • l'imposta calcolata dal cedente/prestatore (o la Natura nel caso di non imponibilità o esenzione)

  • la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati;

  • l'indicazione della fattura di riferimento solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente/prestatore.


Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione con Contabilità in cloud

Con Contabilità in cloud non è possibile trasmettere questo Tipo di documento.

Unica alternativa è creare la comunicazione direttamente dal proprio cassetto fiscale generando un file con TipoDocumento TD29 e inserendo i dati sopra elencati.


NB: Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

Il tipo documento TD20 resterà utilizzabile anche dopo il 1° aprile per le regolarizzazioni che riguardano:

  • l’omessa/irregolare fatturazione di operazioni soggette a reverse charge interno (settore edilizio, cessioni di rottami);

  • gli acquisti da fornitori comunitari senza aver ricevuto la fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o con ricevimento di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.

Nel primo caso, il cessionario/committente dovrà inviare allo SDI:

  • un TD20 indicando l’imponibile e il sottocodice natura N6.X relativo all’operazione in reverse charge cui si riferisce l’autofattura denuncia e un TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Nel caso di acquisto da fornitore comunitario, invece, l’acquirente dovrà inviare allo SDI:

  • un TD20 indicando l’imponibile e il codice natura identificativo dell’operazione: N2.1 nel caso di acquisto di servizi o di beni già presenti in Italia oppure N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari di beni;

  • un TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).


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