Regime IVA per cassa

Fabio Mirone
Scritto da Fabio MironeUltimo aggiornamento 2 giorni fa

Cos’è il regime “IVA per cassa”

Il regime IVA per cassa (o Cash Accounting), introdotto dall’art. 32-bis del D.L. 83/2012, consente di differire il versamento dell’IVA sulle vendite al momento dell’incasso effettivo della fattura. Allo stesso modo, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti sorge al momento del pagamento ai fornitori.

In ogni caso, sia per le operazioni attive che passive, l’IVA diventa comunque esigibile o detraibile entro un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Requisiti per l’adesione

Possono aderire al regime IVA per cassa le imprese che:

  • hanno realizzato (o prevedono di realizzare in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro

  • effettuano operazioni verso altri soggetti IVA (imprese, arti o professioni)

  • non applicano esclusivamente regimi speciali IVA (ad esempio regime del margine)

Modalità di adesione

Non è richiesta una comunicazione preventiva per aderire al regime. L’adesione si desume dal comportamento adottato nelle liquidazioni IVA periodiche.

La scelta deve comunque essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all’anno di riferimento.

Il regime ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di adesione (o dalla data di inizio attività) e vincola il contribuente per almeno tre anni. Successivamente, resta valido salvo revoca.

Uscita dal regime

Si esce dal regime IVA per cassa nei seguenti casi:

  • superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari (con uscita dal mese successivo al superamento della soglia)

  • revoca dell’opzione dopo il periodo minimo di tre anni

Operazioni escluse dal regime

Sono escluse dal regime IVA per cassa le seguenti operazioni attive:

  • operazioni in regimi speciali IVA (agricoltura, agriturismo, agenzie di viaggio, regime del margine, ecc.)

  • operazioni verso privati o soggetti non IVA

  • operazioni soggette a reverse charge

  • operazioni con IVA ad esigibilità differita (es. forniture a enti pubblici)

  • operazioni senza esposizione dell’IVA in fattura (esportazioni, cessioni intracomunitarie)

Sono inoltre escluse le seguenti operazioni passive:

  • importazioni di beni

  • acquisti intracomunitari

  • estrazioni da depositi IVA

  • acquisti soggetti a reverse charge


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